CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA
Art. 1 Ambito di applicazione, forma scritta
1.1. Si applicano esclusivamente le nostre Condizioni commerciali generali. Tali condizioni sono valide nei confronti di imprenditori (§ 14 BGB, Codice Civile tedesco), persone giuridiche di diritto pubblico e fondi speciali di diritto pubblico. Non riconosceremo condizioni commerciali generali divergenti del partner contrattuale, salvo il caso in cui non ne abbiamo espressamente approvato la validità in forma scritta. Le nostre Condizioni commerciali generali trovano applicazione anche nel caso in cui effettuassimo la fornitura al partner contrattuale senza riserve, pur essendo a conoscenza di condizioni commerciali generali divergenti.
1.2. Tutti gli accordi intercorsi tra noi e il partner contrattuale ai fini dell'esecuzione del presente contratto devono essere riportati per iscritto in questo documento. Tale condizione si applica in particolare per l'assunzione di dichiarazioni di garanzia.
1.3. Le presenti Condizioni si applicano anche a tutti i futuri rapporti commerciali con il partner contrattuale, anche se non nuovamente menzionati in modo esplicito negli accordi.
1.4 Ai sensi del § 312 i cpv. 2 comma 2 BGB, si conviene che il cliente rinuncia all'adempimento degli obblighi di informazione nelle transazioni commerciali elettroniche ai sensi del § 312 i cpv. 1 n. 1 - 3 BGB.
Art. 2 Offerte, stipula di contratti, documentazione contrattuale, contenuto del contratto
2.1. Le nostre offerte sono da intendersi non impegnative. Possiamo accettare offerte contrattuali entro una settimana.
2.2. Le immagini e le informazioni contenute nel materiale pubblicitario e in altre presentazioni non sono vincolanti.
2.3. Ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright su immagini, disegni, calcoli e altri file o documenti, che non potranno essere resi accessibili a terzi. Tale condizione si applica in particolare ai file o ai documenti contrassegnati dalla dicitura "confidenziale"; il partner contrattuale necessita del nostro esplicito consenso scritto prima della loro divulgazione a terzi.
2.4. In assenza di altri accordi, i disegni, i campioni, le descrizioni e gli altri documenti concordati sono considerati documenti tecnici contrattuali, per i quali sono determinanti gli standard dei materiali, le denominazioni e le tolleranze DIN abituali per le materie prime. Le indicazioni relative al peso non sono vincolanti.
Art. 3 Prezzi, condizioni di pagamento, scadenza anticipata, diritto di recesso, mora, restituzione, diritto di ritenzione, compensazione, domanda riconvenzionale
3.1. Se non diversamente indicato nella conferma d'ordine, tutti i prezzi si intendono franco magazzino (per la merce in stock) o franco fabbrica in euro, esclusi imballaggio, trasporto, assicurazione, dazi doganali o altri costi accessori, al netto dell'imposta sul valore aggiunto applicabile. In caso di consegna concordata, la merce sarà consegnata franco bordo strada nel punto di scarico pattuito. In questo caso, al fine di garantire il corretto scarico della merce, il cliente è tenuto a fornire tempestivamente e a proprie spese il personale e le attrezzature necessarie per lo scarico. Si presume che il veicolo possa raggiungere direttamente il luogo di scarico e che possa essere scaricato immediatamente. Laddove tali condizioni non risultino soddisfatte, gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti saranno addebitati a parte.
3.2. Per gli ordini si applica il listino prezzi valido alla data dell'ordine. In caso di aumento dei prezzi dei materiali o dei salari tra la data di conferimento dell'ordine e quella di consegna, ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi in modo corrispondente.
3.3. Salvo quanto diversamente concordato, il pagamento deve essere effettuato in anticipo tramite assegno/saldo anticipato o carta di credito. Qualora sia stata concordata la consegna contro fattura, il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dall'emissione della fattura senza detrazioni.
3.4. Non siamo obbligati ad accettare pagamenti tramite assegni o cambiali. L'eventuale accettazione avviene soltanto salvo buon fine.
3.5. Se il partner contrattuale è in ritardo con almeno due rate in caso di pagamenti parziali, siamo autorizzati a dichiarare esigibile l'intero credito, compresi gli importi di altre fatture, anche in caso di accettazione di assegni o cambiali. In questo caso, gli effetti saranno restituiti a fronte di pagamento immediato in contanti.
3.6. Nel caso in cui, dopo la stipula del contratto, la situazione patrimoniale del partner contrattuale dovesse cambiare o peggiorare in misura significativa, mettendo così a rischio il nostro diritto alla controprestazione, o qualora tale situazione fosse già in essere presso il partner contrattuale al momento della stipula del contratto ma fosse resa nota soltanto in un secondo momento, possiamo rifiutare di fornire la nostra prestazione fino all'adempimento della controprestazione. Tale condizione si applica in particolare ai casi di misure esecutive infruttuose, protesti cambiari o di assegni, richiesta di insolvenza, impegni di moratoria, liquidazione o procedimenti analoghi. In questi casi, possiamo concedere al partner contrattuale un termine per l'adempimento della controprestazione o per la prestazione di garanzia. Se, in presenza delle suddette condizioni, la controprestazione o la garanzia non viene fornita nonostante il termine concesso, abbiamo il diritto di recedere dal contratto.
3.7. In caso di pagamento ritardato da parte del partner contrattuale, siamo autorizzati, qualora per legge non sia possibile rinunciare alla definizione di una proroga, a ritirare la merce decorsa la proroga da noi stabilita, a entrare eventualmente nei locali del partner contrattuale e a prelevare la merce. Abbiamo anche facoltà di proibire la rimozione della merce consegnata. Ci riserviamo altresì il diritto di incaricare terzi della riscossione dei crediti. I relativi costi sono a carico del cliente.
3.8. In caso di ritiro della merce da noi fornita, questa sarà accreditata al partner contrattuale a fronte di uno sconto adeguato, ferma restando la rivendicazione di ulteriori richieste di risarcimento danni, e compensata con il nostro credito residuo. Il partner contrattuale si riserva il diritto di dimostrare una riduzione di valore inferiore nel singolo caso.
3.8.1. Restituzione e sostituzione: gli articoli saranno restituiti entro sei settimane senza commissioni per spese amministrative. Per gli articoli resi entro 12 mesi calcoliamo una commissione per spese amministrative del 10%. Non è possibile restituire articoli consegnati da più di 12 mesi. Il requisito per la restituzione è che gli articoli si trovino nelle rispettive confezioni originali, in unità di imballaggio complete e rivendibili.
3.9. I nostri crediti possono essere compensati soltanto con crediti non contestati o legalmente accertati con efficacia giuridica. Sono escluse le domande riconvenzionali. Il partner contrattuale è autorizzato a far valere un diritto di ritenzione soltanto nella misura in cui la sua controrivendicazione si fondi sul medesimo rapporto contrattuale.
Art. 4 Esenzione dalla prestazione, termine di consegna, consegna parziale, diritto di recesso, danni causati da ritardo
4.1. Le seguenti condizioni sono subordinate all'autoapprovvigionamento puntuale e corretto.
4.2. I tempi di consegna decorrono dalla data della conferma dell'ordine. Sono ammesse consegne parziali, purché ragionevoli.
4.3. Se non diversamente concordato, non saremo responsabili per ritardi di consegna dovuti a cause di forza maggiore o ad altre circostanze a noi non imputabili, in particolare interruzioni del trasporto e d'esercizio che esulano dal nostro controllo, scioperi, serrate, difficoltà di approvvigionamento di materie prime, guerra. Qualora, in tal caso, non fossimo in grado di consegnare entro il termine di consegna concordato, tale termine sarà ragionevolmente prorogato. Siamo autorizzati a recedere dal contratto se, in tal caso, dovesse insorgere un impedimento alla consegna che ne determini la fornitura oltre il termine ragionevolmente rinviato.
4.4. Qualora non fossimo in grado di rispettare il termine di consegna concordato, il cliente è tenuto, su nostra richiesta, a dichiarare entro un termine ragionevole se intende proseguire con la consegna della merce. In caso di mancata dichiarazione, avremo il diritto, decorso un termine ragionevole, di recedere dal contratto o di annullare il contratto.
4.5. In caso di ritardo da parte nostra, si applica quanto segue:
4.5.1. Qualora sia presente una transazione a data fissa o il partner contrattuale sia legittimato ad affermare che il suo interesse all'adempimento del contratto è venuto meno o qualora il ritardo sia dovuto a una violazione intenzionale del contratto di cui noi (o i nostri rappresentanti o agenti) siamo responsabili, rispondiamo dei danni causati dal ritardo secondo le disposizioni di legge. In caso di violazione del contratto per negligenza grave a noi imputabile, la nostra responsabilità per i danni causati dal ritardo sarà limitata ai danni prevedibili che potrebbero tipicamente verificarsi.
4.5.2. In caso di violazione sostanziale di un obbligo contrattuale da parte nostra, dei nostri rappresentanti o dei nostri agenti e qualora non sussista alcun caso di responsabilità ai sensi delle disposizioni di legge di cui al punto
4.5.1, la nostra responsabilità per danni causati dal ritardo sarà limitata ai danni prevedibili che potrebbero tipicamente verificarsi.
4.5.3. Negli altri casi, la nostra responsabilità per il ritardo sarà limitata a un massimo del 5% del valore della consegna.
4.5.4. Ciò non esclude gli altri diritti legali del partner contrattuale.
Art. 5 Trasferimento del rischio
Salvo quanto diversamente indicato nella conferma d'ordine, la consegna si intende "franco fabbrica" e "franco magazzino" per la merce in stock. La spedizione avviene sempre a rischio del cliente, anche in caso di consegna da un luogo diverso dal luogo d'adempimento e anche in caso di spedizione con porto franco e/o spedizione da parte di persone o mezzi propri del cliente.
Art. 6 Contestazioni per vizi
6.1. Il cliente è tenuto a ispezionare immediatamente alla consegna la merce fornita nella misura in cui tale operazione sia possibile nel corso del normale esercizio dell'attività d'impresa. È altresì tenuto a segnalarci immediatamente l'eventuale presenza di un vizio. Qualora il cliente non presenti alcuna segnalazione, la merce è da considerarsi accettata, salvo il caso in cui si trattasse di un vizio non riconoscibile durante l'ispezione. Nel caso in cui si rilevi un tale vizio in un secondo momento, la segnalazione va presentata immediatamente dopo la scoperta; in caso contrario la merce è da considerarsi approvata anche in considerazione del suddetto vizio. Rimane impregiudicato quanto stabilito al § 377 HGB (Codice Commerciale tedesco). Il cliente non è sollevato del proprio dovere d'ispezione anche in caso di ricorso da parte dell'imprenditore ai sensi del § 478 BGB. Qualora in tali casi non segnali immediatamente il vizio rivendicato dal rispettivo acquirente, la merce è da considerarsi approvata anche in considerazione del vizio suddetto.
6.2. In presenza di un vizio, siamo autorizzati a stabilire la forma di adempimento successivo, tenendo conto della natura del vizio e dei legittimi interessi del cliente. L'adempimento successivo si considera fallito dopo il terzo tentativo non riuscito. La presente clausola non si applica in caso di ricorso ai sensi del § 478 BGB.
6.3. In caso di adempimento successivo per eventuali vizi, siamo tenuti a sostenere solo le spese necessarie, in particolare i costi di trasporto, trasferta, manodopera e materiali, nella misura in cui queste non risultino aumentate dal trasferimento dell'oggetto in un luogo diverso dalla sede o dalla filiale commerciale del cliente presso cui è stata effettuata la consegna. La presente clausola non si applica in caso di ricorso ai sensi del § 478 BGB.
6.4. Le contestazioni per vizi del cliente, comprese le richieste di risarcimento danni, si prescrivono dopo un anno. Tale disposizione non si applica in caso di ricorso ai sensi del § 478 BGB, né si applica nei casi di cui ai §§ 438 cpv. 1 n. 2 BGB e al § 634a cpv. 1 n. 2 BGB. Inoltre tale disposizione non trova applicazione per le richieste di risarcimento danni derivanti da lesioni mortali, fisiche o pregiudizievoli per la salute ovvero a causa di una violazione degli obblighi imputabile a colpa o grave negligenza da parte nostra o dei nostri agenti. Nel caso del § 438 I n. 2 b BGB (componenti per fabbricati), le contestazioni per vizi del partner contrattuale si prescrivono dopo 2 anni. Per la vendita di beni usati si applica l'esclusione di qualsiasi contestazione per vizi.
Art. 7 Responsabilità per risarcimento danni e rimborso spese
7.1. In caso di nostra responsabilità contrattuale per risarcimento danni, si applica quanto segue:
7.1.1. Qualora le richieste si basino su una violazione dolosa degli obblighi da parte nostra, dei nostri rappresentanti o dei nostri agenti, rispondiamo del risarcimento danni secondo le disposizioni di legge. Nel caso in cui le richieste si basino su una violazione degli obblighi per negligenza grave da parte nostra, dei nostri rappresentanti o dei nostri agenti, la responsabilità è limitata ai danni prevedibili che potrebbero tipicamente verificarsi.
7.1.2. In caso di violazione colposa, da parte nostra o dei nostri rappresentanti o agenti, di un obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto, la cui violazione mette a rischio il raggiungimento dello scopo del contratto stesso e sulla cui osservanza il cliente fa regolarmente affidamento - e qualora non sussista alcun caso di responsabilità ai sensi delle disposizioni di legge di cui al punto 7.1.1 - la responsabilità sarà limitata ai danni prevedibili che potrebbero tipicamente verificarsi.
7.1.3. Salvo quanto diversamente stabilito ai punti 7.1.1 e 7.1.2, è esclusa la nostra responsabilità al risarcimento danni. Lo stesso vale anche nel caso in cui siano rivendicati diritti di regresso nei nostri confronti in qualità di fornitore ai sensi del § 478 BGB.
7.2. Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui al punto 7.1. si applicano anche ad altre rivendicazioni, in particolare a quelle di natura illecita o a richieste di rimborso per spese sostenute inutilmente in luogo della prestazione.
7.3. Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui al punto 7.1. non si applicano per eventuali rivendicazioni in essere di cui ai §§ 1, 4 della legge in materia di responsabilità del prodotto o in caso di lesioni colpose mortali, fisiche o pregiudizievoli per la salute. Non si applicano nemmeno in caso di nostra assunzione di una garanzia in merito alla qualità della nostra merce o al risultato dell'esecuzione della prestazione o di un rischio di approvvigionamento e si sia verificato il caso di garanzia o si sia concretizzato il rischio di approvvigionamento.
7.4. Siamo responsabili per l'assunzione di un rischio di approvvigionamento soltanto se abbiamo espressamente assunto il rischio di approvvigionamento per iscritto.
7.5. Laddove non intervenga la limitazione di responsabilità di cui al punto 7.1. per i diritti derivanti dalla responsabilità del produttore di cui al § 823 BGB, la nostra responsabilità sarà limitata alla prestazione sostitutiva dell'assicurazione. Se tale limitazione non dovesse intervenire o intervenisse soltanto in parte, saremo tenuti a rispondere fino all'ammontare dell'intera copertura assicurativa. Quanto definito nel presente punto non si applica in caso di lesioni colpose mortali, fisiche o pregiudizievoli per la salute.
7.6. In caso di esclusione o limitazione della nostra responsabilità, tale esclusione o limitazione si applica anche alla responsabilità personale dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e agenti.
7.7. L'Art. 4 punto 4.5 prevede una disposizione separata in caso di danni causati da ritardo.
7.8. L'inversione dell'onere della prova non è vincolata alle precedenti disposizioni.
Art. 8 Disposizioni integrative e derogatorie per i contratti internazionali
8.1. Nel caso in cui il cliente abbia la propria sede al di fuori della Repubblica Federale di Germania, trovano applicazione le disposizioni riportate di seguito:
8.1.1. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'ammissibilità dell'utilizzo previsto ai sensi del contratto dell'oggetto fornito in conformità alle disposizioni del paese di destinazione. Non siamo responsabili nemmeno per le imposte eventualmente previste in tale paese di destinazione.
8.1.2. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per impedimenti alla consegna determinati da misure statali, in particolare da restrizioni all'importazione o all'esportazione.
8.2. Nel caso in cui il cliente abbia la propria sede al di fuori della Repubblica Federale di Germania e si applichi la Convenzione delle Nazioni Unite in materia di contratti di compravendita internazionale (CISG, diritto di compravendita delle Nazioni Unite di Vienna) nella sua versione attualmente in vigore, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
8.2.1. Eventuali modifiche o abrogazioni del contratto richiedono la forma scritta.
8.2.2. Al posto degli Art. 6 e 7 trovano applicazione i seguenti punti:
8.2.2.1. Ci dichiariamo responsabili nei confronti del cliente per il risarcimento danni ai sensi delle disposizioni di legge solo nel caso in cui la violazione contrattuale si basi su una violazione intenzionale o per grave negligenza imputabile a noi o ai nostri rappresentanti o agenti. Rispondiamo anche ai sensi delle disposizioni di legge in caso di violazione di un obbligo contrattuale essenziale. La suddetta limitazione di responsabilità non trova applicazione nei confronti di eventuali contestazioni in essere ai sensi dei §§ 1, 4 della legge tedesca in materia di responsabilità sul prodotto o in caso di contestazioni per lesioni mortali o fisiche di una persona imputabili alla merce.
8.2.2.2. Nel caso in cui gli oggetti acquistati forniti non siano conformi al contratto, il cliente ha diritto a recedere dal contratto o ricevere una consegna sostitutiva soltanto una volta escluse le richieste per risarcimento danni nei nostri confronti ovvero risulti irragionevole per il cliente utilizzare la merce contrattualmente non conforme e richiedere il risarcimento dei danni residui. In questi casi, abbiamo innanzitutto il diritto di porre rimedio al vizio riscontrato. Nel caso in cui l'intervento di eliminazione del vizio non abbia esito positivo e/o comporti un ritardo irragionevole, il cliente ha diritto, a propria discrezione, di dichiarare la disdetta del contratto o richiedere una consegna sostitutiva. Il cliente è anche autorizzato a procedere in tal modo nel caso in cui l'eliminazione del vizio determini inconvenienti irragionevoli o sussista un'incertezza in merito al rimborso delle eventuali spese da lui sostenute.
Art. 9 Riserva di proprietà
9.1. La proprietà della merce consegnata rimane riservata fino al ricevimento di tutti i pagamenti previsti dal contratto e, in caso di rapporto commerciale in corso, fino al ricevimento di tutti i pagamenti previsti dal rapporto stesso. Tale condizione trova applicazione anche qualora i nostri crediti siano stati inclusi in un conto corrente e il saldo sia stato effettuato e riconosciuto, nonché per i crediti futuri.
9.2. Il cliente è tenuto a trattare con cura la merce fornita, in particolare a provvedere a conservarla a regola d'arte; è altresì tenuto a stipulare, a proprie spese, un'adeguata polizza assicurativa per il valore a nuovo della merce contro eventuali danni da incendio, inondazione e furto.
9.3. In caso di pignoramenti e altri interventi di terze parti, il cliente è tenuto a informarci immediatamente in forma scritta al fine di tutelare i nostri diritti (ad es. azione legale ai sensi dell'Art. 771 ZPO, codice di procedura civile tedesco). Nella misura in cui la terza parte non sia in grado di risarcirci le spese giudiziali ed extragiudiziali di un'azione legale ai sensi del § 771 ZPO, il cliente risponde per le perdite da noi subite.
9.4. Il cliente è autorizzato a rivendere e utilizzare la merce fornita nel corso del normale esercizio dell'attività d'impresa. Tuttavia, cede fin d'ora a nostro favore tutti i crediti derivanti dalla rivendita nei confronti dei propri acquirenti o terzi per l'importo corrispondente al valore della merce soggetta a riserva di proprietà, a prescindere dal fatto che la merce fornita sia stata rivenduta con o senza lavorazioni successive. Il valore della merce soggetta a riserva di proprietà costituisce l'importo finale della fattura con noi concordato (IVA inclusa). Nel caso in cui la merce soggetta a riserva di proprietà sia in comproprietà con noi, la cessione dei crediti si estende all'importo corrispondente alla nostra quota di comproprietà. Il cliente non è autorizzato a disporre della merce in altro modo, in particolare a cederla in pegno o a titolo di garanzia.
9.5. Il cliente mantiene il diritto alla riscossione del credito derivante dalla rivendita anche in seguito a cessione. Rimane impregiudicato il nostro diritto di riscossione del credito. Ci impegniamo tuttavia a non riscuotere il credito fino a quando e purché il cliente rispetti i propri obblighi di pagamento derivanti dai ricavi riscossi, non sia in ritardo con i pagamenti e, soprattutto, non sia stata presentata nessuna istanza di apertura di un procedimento di insolvenza o non si presenti una sospensione dei pagamenti. In tale evenienza, tuttavia, possiamo esigere che il cliente renda noti i crediti ceduti e i rispettivi debitori, fornisca tutti i dati necessari alla riscossione, trasmetta la relativa documentazione e informi il proprio debitore della cessione.
9.6. La lavorazione o trasformazione della merce fornita da parte del cliente viene sempre eseguita a nostro favore. Il diritto in corso di maturazione del cliente nei confronti della merce fornita prosegue nei confronti del bene trasformato. Qualora la merce fornita sia lavorata unitamente ad altri oggetti non di nostra proprietà, acquisteremo la comproprietà del nuovo bene in rapporto al valore oggettivo della merce fornita rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Il bene risultante dalla lavorazione è soggetto per altro alle stesse disposizioni valide per la merce fornita soggetta a riserva di proprietà.
9.7. In caso di commistione, combinazione o collegamento inscindibile della merce fornita con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo bene in rapporto al valore oggettivo della merce fornita rispetto agli altri oggetti al momento della commistione, della combinazione o del collegamento. Qualora il processo sia eseguito in modo tale che l'oggetto del cliente sia da considerarsi oggetto principale, si conviene che il cliente ci trasferisca la comproprietà su base proporzionale e che conservi per noi la comproprietà esclusiva o la comproprietà a titolo gratuito.
9.8. A garanzia dei nostri crediti nei suoi confronti, il cliente cede a nostro favore anche i crediti per l'importo del valore della merce soggetta a riserva di proprietà, con tutti i diritti accessori e la priorità sulla parte restante, a lui spettanti nei confronti di terzi a seguito della combinazione, come componente essenziale, della merce soggetta a riserva di proprietà con un immobile, una nave, una costruzione navale o un aeromobile di un'altra terza parte. Si applicano l'Art. 9, punto 4 commi 2 e 3, in misura corrispondente.
9.9. A garanzia dei nostri crediti nei suoi confronti, il cliente cede a nostro favore anche i crediti per l'importo del valore della merce soggetta a riserva di proprietà, con tutti i diritti accessori e la priorità sulla parte restante, da lui acquisiti nei confronti di una terza parte a seguito della vendita di un immobile, una nave, una costruzione navale o un aeromobile di sua proprietà, con cui ha combinato, come componente essenziale, la merce soggetta a riserva di proprietà. Si applicano l'Art. 9, punto 4 commi 2 e 3, in misura corrispondente.
9.10. Su richiesta del cliente ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire o di oltre il 50% l'importo nominale; la scelta delle garanzie da svincolare è di nostra competenza.
Art. 10 Diritto applicabile, luogo di adempimento, foro competente
10.1. Al presente contratto si applica il diritto vigente nella Repubblica Federale Tedesca.
10.2. Il luogo di adempimento di tutti i servizi derivanti dal presente contratto è la sede del venditore, ossia Im Camisch 3, 07768 Kahla.
10.3. In caso di contratti con commercianti, persone giuridiche di diritto pubblico, fondi speciali di diritto pubblico e con soggetti esteri che non dispongano di un foro nazionale, il foro competente è 07768 Kahla. Ci riserviamo tuttavia il diritto di adire le vie legali presso la sede del cliente.
Art. 11 Altre disposizioni
L'inefficacia presente o futura di una clausola del presente contratto non pregiudicherà l'efficacia delle restanti clausole contrattuali.